è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04-01-13 il decreto 20 dicembre 2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi“.
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva o sistemi di protezione attiva contro l’incendio. La sua importanza non riguarda solo l’aspetto tecnico della realizzazione degli impianti antincendio, ma anche la documentazione da predisporre e presentare (o tenere a disposizione) per i controlli. Sotto questo aspetto è essenziale per il rispetto del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.
Gli impianti di protezione attiva contro l’incendio o sistemi di protezione attiva contro l’incendio sono l’oggetto del decreto. Si intendono per tale tipo di impianto:
- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio
- gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale
- gli impianti dl controllo del fumo e del calore
Il decreto si applica agli impianti nuovi e a quelli già esistenti alla data del 4 aprile 13 nel caso in cui subiscano una modifica di tipo “sostanziale” e quindi una trasformazione della tipologia di impianto e/o una aumento della sua dimensione tipica di più del 50%.
La “dimensione tipica” dipende dal tipo di impianto:
- per la rete di idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779
- per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s’intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale
- per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori
- per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio estinguenti gassosi, schiuma. polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente
- per gli impianti di controllo dei fumo e dei calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata
Dal campo di applicazione sono esclusi gli impianti inseriti in alcune particolari attività. Nella costruzione degli impianti si devono utilizzare prodotti conformi a specifiche comunitarie (es. direttiva 89/106, Reg. 305/11) o ad esse conformi. In mancanza di queste i prodotti impiegabili devono essere prodotti o commercializzati in uno degli stati membri (più Turchia), prodotti in uno Stato EFTA e comunque devono garantire pari garanzie dal punto di vista della sicurezza antincendio così come previsto dal decreto.
La progettazione dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative (es. d.m. 37/2008) e nel rispetto della “regola dell’arte” rappresentata dalle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei, internazionali (es. norme di tipo UNI, EN, CEI, ISO). Il progetto deve contenere almeno i seguenti elementi:
- gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto
- una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire
Il progetto deve essere redatto da un tecnico iscritto ad albo professionale. Solo se il progetto è sviluppato secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, il progettista dovrà essere un professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi ministeriali.
Sull’installazione si segnala che questa dovrà avvenire conformemente alla regola dell’arte specifica per l’impianto e che al termine la ditta installatrice dovrà consegnare al titolare dell’attività tutta la documentazione di legge, quella prevista dalla regola dell’arte e il manuale di uso e manutenzione dell’impianto redatto in italiano. Si rileva che il manuale deve essere sempre predisposto anche in caso di lavori su impianti esistenti.
Per le attività di tipo B e C di cui al D.P.R. 151/2011 è necessaria la valutazione preliminare del progetto. La documentazione da consegnare ai VV.F. è rappresentata dalla specifica dell’impianto.
Si riporta la definizione di specifica:
“Sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, l’estensione dettagliata dell’impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare. La classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività”.
Se l’impianto è realizzato secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, la specifica deve essere firmata da professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi ministeriali.
Dopo l’installazione è necessario presentare ai VV.F. mediante SCIA la documentazione di cui al d.m. 37/2008 e d.m. 7 agosto 2012.
Tutte le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica condotte sugli impianti devono essere registrate su apposito registro visionabile in caso di necessita dai VV.F.
Ai punti 4, 5, 6 il d.m. 20 dicembre 2012 dà infine indicazioni specifiche per alcuni tipi di impianti (reti di idranti, sprinkler, altro) e suggerisce le regole dell’arte da impiegare. Si tratta di un suggerimento e non di un obbligo.
Il provvedimento, infine, abroga anche le eventuali norme in contrasto con il decreto stesso.