Legge di stabilità: lo schema del risparmio energetico nel settore dell’edilizia
La legge di stabilità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha stabilito che le spese legate al settore dell’edilizia e del risparmio energetico ora vengano rese detraibili seguendo questo schema:
detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio delle parti comuni condominiali, nel limite massimo di 96mila euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; dal 1° gennaio 2016, l’agevolazione continuerà a operare nella misura ordinaria del 36% (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- proroga, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici – compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) – destinati alle abitazioni ristrutturate (la portineria o altre parti comuni abitative), fino a un massimo di 10mila euro e indipendentemente dalle spese per opere di recupero o risparmio energetico;
- proroga della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, su parti comuni condominiali (o su tutte le unità che compongono il condominio). Inoltre, l’ambito applicativo del bonus viene esteso, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, a ulteriori tipologie di interventi agevolabili, quali: l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite di detrazione di 60mila euro; l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di detrazione pari a 30mila euro;
- proroga, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, del “bonus antisismica”, ossia della detrazione del 65% nel limite massimo di spesa di 96mila euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, agevolabili con le detrazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, è previsto, sempre dal 1 gennaio 2015, l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice.
Sparisce, quindi, la possibilità di ottenere la detrazione per il risparmio energetico, anche se ridotta al 50%, per il periodo dall’1 gennaio al 30 giugno 2016 (l’ampliamento era previsto dal Dl 63/2013).
(da IlSole24Ore.com del 8/1/2015)