Dichiarazione/certificazione di idoneità tecnica

Sono varie le situazioni per le quali le vigenti NTC 2008 prevedono il ricorso, obbligatorio, alla Dichiarazione o Certificazione di idoneità tecnica all’impiego per materiali strutturali o sistemi costruttivi, “non usuali” o “non tradizionali”.

L’art.1 della Legge 2.2.1974 n.64 (successivamente confluito – con modifiche- nell’art.52 del DPR n.380/2001) prevede che “qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio”.

Inoltre, l’art.7 della legge 2.2.1974 n.64 (successivamente confluito nell’art.56 del DPR n.380/2001) ha previsto l’obbligo della certificazione di idoneità tecnica, da rilasciarsi a cura del Presidente del Consiglio Superiore dei ll.pp., per le strutture a pannelli portanti, intendendosi per tali quelle formate “con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera” (art.54 DPR 380/2001).

Secondo quanto indicato dal p.to 4.1.10.2 del D.M. 14.1.2008, i manufatti prefabbricati per i quali è stata rilasciata la certificazione di idoneità tecnica ai sensi degli artt. 1 e 7 del la legge n.64/74, quindi anche quelli destinati alla realizzazione dei sistemi costruttivi a pannelli portanti, devono intendersi equiparati a produzioni in serie, e pertanto sul produttore incombe l’obbligo di eseguire i controlli e le verifiche associate a tali produzioni.

L’art.11.1 C) delle NTC 2008, in linea con il citato art.52, prevede che “i materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B) [marcatura CE su norma europea armonizzata]” dovranno “essere in possesso di un Certificato di idoneità tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici”. Analogamente, secondo lo stesso art. 11.1.C), per i prodotti non in possesso di marcatura CE sulla base di apposite Benestare Tecnico Europeo.

Infine, il p.to 4.6 delle NTC 2008 prevede che “materiali non tradizionali o non trattati nelle presenti norme tecniche, potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere,previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”.

Sul sito internet del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è disponibile l’elenco dei documenti con i quali corredare l’istanza per l’ottenimento del Certificato di idoneità tecnica. Detto elenco deve ovviamente essere adeguato in relazione allo specifico materiale proposto.